Bitcoin e criptovalute, ecco come cambia la tassazione nel 2023

L’ultima legge di Bilancio ha finalmente messo un po’ di ordine anche tra la fiscalità delle criptovalute. Fino all’anno scorso, infatti, esisteva una sorta di vuoto normativo che rendeva poco chiara la tassazione sui proventi ottenuti da Bitcoin e altre criptomonete. Per la prima volta nel nostro ordinamento, quindi, si analizzano i principi per la regolarizzazione delle monete virtuali. Vediamo quali sono le principali novità.

Aliquota al 26% oltre i 2mila Euro

La manovra approvata il dicembre scorso, prevede una nuova categoria di “redditi diversi” da assoggettare a tassazione nella misura del 26%. L’aliquota è la stessa del capital gain, guadagno in conto capitale, applicata a tutte le rendite finanziarie. Bisogna specificare, però, che si pagherà il 26% sulle plusvalenze conseguite grazie alle cripto-attività solo sulla parte eccedente i 2mila euro nel periodo d’imposta. Viene anche previsto che il possesso di cripto-attività deve costituire oggetto di monitoraggio fiscale, anche nel caso non vengano generate plusvalenze.

Tassati anche gli NFT

Il comma 126 della legge di Bilancio 2023 stabilisce che “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate sono tassate al 26%, al pari degli altri redditi da capitale e redditi diversi”. L’imposta, come già scritto, si applicherà solo per le plusvalenze superiori a 2mila euro. Criptovalute ma non solo. La nuova regolamentazione fiscale riguarda anche gli Nft, ossia i non fungible token. “Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Quindi rientrano nella casistica, oltre ai currency token anche le utility token e gli Nft.

Quando fiscalmente rilevanti

Cosa cambia quindi per le criptovalute? Le operazioni diventano fiscalmente rilevanti solo in caso di conversione della criptovaluta in una moneta “fiat”, ossia euro, dollaro, o altre valute a corso legale. Per semplificare, se si scambia una criptomoneta con un’altra cripto, l’operazione non è fiscalmente rilevante. Fino allo scorso anno le criptovalute esano soggette alla normativa fiscale relativa alle valute estete, e quindi le plusvalenze non concorrevano a formare reddito a meno che la giacenza sui conti non superasse i 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi continui. Dal 2023, quindi, le criptovalute sono considerate come dei veri e propri asset finanziari e le plusvalenze realizzate sono tassate al 26%. Stessa aliquota per tutti gli strumenti finanziari, tranne che per i titoli di Stato che sono tassati al 12,5%.

Sostituto d’imposta e dichiarazione dei redditi

Chi decide di investire in un fondo sulle cripto, ha il vantaggio che l’intermediario, per esempio la banca, pagherà in qualità di sostituto di imposta, l’eventuale imposta sui guadagni. Diverso il caso di chi compra criptovalute sugli exchange, tramite le tante app disponibili. La compensazione, adesso, tra plusvalenze e minusvalenze dovrà essere fatta in autonomia, in regime dichiarato, con tutte le difficoltà del caso tra i vari quadri e riquadri dei modelli per la dichiarazione dei redditi.

Cosa succede con la donazione

Le tasse sulle plusvalenze generate dalle criptovalute dovranno essere pagare anche in caso di successione o donazione. Sempre nella legge di Bilancio si precisa che “nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione, invece, si assume come costo” quello del donante, che dovrà essere “documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo sarà pari a zero”.

La sanatoria

Cosa succede a chi non ha indicato nella dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021? Può regolarizzare la propria posizione versando per ogni anno una sanzione ridotta dello 0,50% del valore delle attività non dichiarate. Da gennaio 2023 scatta anche l’obbligo di versare un’imposta sostitutiva di bollo pare al 2 per mille del valore totale delle cripto-attività, che dovrà essere pagata da tutti i soggetti residenti in Italia.

Bitcoin e Fisco: ecco quante tasse bisogna pagare sui guadagni

Le criptovalute sono ormai da qualche tempo al centro dell’interesse di investitori e non solo. Le oscillazioni di valore del Bitcoin, la più famosa criptomoneta scambiata, attira investitori anche poco esperti che, attraverso piattaforme di scambio, mettono in portafoglio criptovalute. Ma come funziona con il Fisco: bisogna pagare le tasse sui guadagni? La risposta è sì. Ma occorre subito precisare che in materia c’è un vuoto normativo che lascia margini di incertezza.

Le criptomonete assimilate a valute straniere

L’Italia è uno dei pochi Paesi che considera le monete digitali come valute estere. L’Agenzia delle Entrate, infatti, con le risoluzioni 788/E/2021 e 72/E/2016, assimila Bitcoin e il resto delle valute digitali alle valute estere, nonostante la evidente a-territorialità. La base normativa a cui si ispira l’Agenzia fa riferimento al Dlgs 90/2017, che inquadra la valuta virtuale come “rappresentazione digitale di valore” utilizzabile come “mezzo di scambio”.

La tassazione del Bitcoin

Dal momento che il Bitcoin viene considerato dal Fisco come una normale valuta internazionale, è soggetto alla consueta tassazione riservata alle rendite finanziarie, con le plusvalenze che sono decurtate del 26 per cento di capital gain. Le criptovalute vengono però scambiate su “exchange”, ossia piattaforme come Coibase, Binance, Kucoin, Crypto.com o Kraken, che non sono banche e, quindi, non fungono da sostituto di imposta. Questo significa che, se la transazione non passa da canali bancari tradizionali – a proposito, ci sono banche fintech come Revolut che consentono di acquistare e vendere criptovalute -, la tassazione non avviene in automatico.

L’obbligo in dichiarazione dei redditi

Il contribuente, quindi, dovrebbe spontaneamente dichiarare eventuali rendite ottenute dalla plusvalenza seguente la vendita di criptovalute. L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’obbligo di compilazione del quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche, nella dichiarazione dei redditi, assimilando le criptovalute, sotto il profilo fiscale, alle altre valute estere. Dichiarare l’ammontare dei Bitcoin posseduti al Fisco significa sottoporre le criptovalute alla tassazione ordinaria degli strumenti finanziari, con aliquota al 26 per cento.

Quando bisogna pagare le tasse

Le plusvalenze incassate a seguito di “cessione a termine” sono tassate indipendentemente dagli importi interessati. Questo è il caso, ad esempio, dei contratti derivati che attribuiscono il diritto o obbligo di cedere o acquistare moneta digitale, ad una data prestabilita. Le “cessioni a pronti” di criptovalute non dovrebbero generare redditi imponibili, salvo nel caso in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) per i quali la giacenza media superi un controvalore di 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi continuativi nel periodo d’imposta, secondo quanto previsto dall’articolo 67, comma 1-ter, Tuir. La tassazione del 26 per cento sulle plusvalenze sarà applicata solo nel momento in cui verrà disposta la vendita.

La novità: il registro degli operatori

Quest’anno è stato introdotto il registro degli operatori in criptovalute. Il decreto del Mef 13 gennaio 2022 (Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 2022) dà attuazione alle regole per poter operare con le criptovalute. Viene creata una vera e propria anagrafe delle valute digitali che riguarderà sia le operazioni eseguite sia quali operatori saranno abilitati. In particolare, per questi ultimi viene introdotto l’obbligo di essere iscritti ad un registro gestito dall’Oam, l’organismo degli agenti e dei mediatori creditizi. Questi obblighi da un lato aumenteranno i costi per gli operatori e, dall’altro, renderanno più agevoli i controlli, anche sui temi di residenza degli operatori stessi. Si tratta, quindi, di un primo passo. In attesa di una normativa ad hoc.